Full Service, azienda leader sul territorio calabrese per i servizi nell’investigazione aziendale, offre protezione alle aziende raccogliendo prove evidenti che possono essere utilizzate dal datore di lavoro per avere una difesa solida.
investigazioni aziendali
- Pensi che un tuo dipendente si stia fingendo malato?
- La tua azienda sta subendo un caso di concorrenza sleale?
I NOSTRI SERVIZI
Controspionaggio Industriale
Sempre più spesso le aziende sono sottoposte all’attacco posto in essere da privati od organizzazioni vere e proprie volte ad impossessarsi di dati, informazioni, brevetti etc.; lo scopo di questa pratica è quello di ottenere benefici e vantaggi dagli sforzi imprenditoriali altrui. Tali comportamenti possono indistintamente essere attuati da soggetti esterni sia da soggetti interni all’azienda rendendo a volte difficile la prova che li incrimini.
In base all’articolo 623 del codice penale, è punito, “Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto”.
Per superare la concorrenza troppo spesso si fa ricorso allo spionaggio industriale, cercando di copiare brevetti o carpire segreti di un particolare prodotto.
Concorrenza sleale
La Concorrenza sleale consiste nella infedeltà di dipendenti e collaboratori o dirigenti, come sancito dall’art.2105 del codice civile, per violazione obbligo lavoro, con assoluto divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi, che siano in concorrenza con il datore di lavoro ed altresì di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Le indagini per investigazioni aziendali – concorrenza sleale sono finalizzate a provare atti di concorrenza e portano ad avere prove legalmente utili al fine di far valere un proprio diritto facendo riferimento agli art. 2599 e 2600 del codice civile e penale i quali prevedono che la sentenza che accerta il compimento di atti di concorrenza sleale, ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti per eliminarne gli effetti.
Infedeltà dipendenti
L’obbligo di fedeltà del dipendente è definito dall’articolo 2105 del Codice Civile. La norma stabilisce che il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto di terzi o per conto proprio, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie relative all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa.
Il lavoratore non deve inoltre fare uso di tali informazioni in modo da poter recare pregiudizio all’impresa. L’infedeltà del dipendente può portare all’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti ai sensi dell’articolo 7 della legge 300/1970 e, nei casi più gravi, comportarne il licenziamento.
La normativa sopracitata offre, inoltre, una garanzia al datore di lavoro, in permanenza del rapporto, per quanto riguarda i possibili comportamenti scorretti del dipendente. Nello specifico si evidenzia la necessità di regolare le attività lavorative degli ex dipendenti, per il periodo successivo alla cessazione del contratto.
Esigenza che si manifesta soprattutto nei confronti di dirigenti e dipendenti di alto livello, che nel corso dell’attività lavorativa hanno avuto accesso a dati la cui diffusione potrebbe arrecare grave danno all’impresa.
Per non incorrere in rischi, il datore di lavoro può ricorrere al patto di non concorrenza. Un accordo a titolo oneroso attraverso il quale datore di lavoro e lavoratore estendono l’obbligo di non concorrenza a un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il patto di non concorrenza è disciplinato dall’art. 2125 del Codice Civile. Affinché abbia validità legale l’accordo deve essere redatto in forma scritta e deve indicare: l’entità del corrispettivo dovuto al lavoratore, le attività di concorrenza vietate e la durata del vincolo.
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